Art. 4.
(Supporto organizzativo all'attività dei difensori civici).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

 

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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche all'Associazione nazionale difensori civici italiani ANDCI.