Art. 4.
(Supporto organizzativo all'attività dei difensori civici).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Pag. 9
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche all'Associazione nazionale difensori civici italiani ANDCI.